L'esperto rispondeContrattazione

La durata del contratto a termine nel settore dell’edilizia industria

di Josef Tschoell

La domanda

Il decreto «dignità» ha ridotto da 36 a 24 mesi la durata massima del contratto a termine, e da 5 a 4 il numero massimo di proroghe. Il Ccnl dell’edilizia industria all’articolo 93 ha lasciato invariato il limite dei 36 mesi, prevedendo anche un ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi della durata massima pari a 8 mesi. Pertanto, in deroga al decreto dignità, il limite nel settore edile è di 36 mesi oltre alla proroga di ulteriori 8 mesi. Nulla invece prevede il contratto edile in merito alle proroghe, che pertanto si ritiene debba essere applicato il limite di 4 come previsto dal decreto dignità. È corretta questa interpretazione?

L’articolo 19, comma 2, del Dlgs 81/2015 dispone quanto segue: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.” Di conseguenza il limite più elevato previsto da un contratto collettivo è limitato alle sole ipotesi di successione di contratti e non a un unico contratto a termine, il quale prevede, sin dall’inizio, una durata superiore a 24 mesi. Si ribadisce che in ogni caso il contratto a termine necessita della causale nel caso di rinnovo quando la durata è superiore a 12 mesi. Le proroghe del contratto a termine non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e rimangono ferme a quattro.

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