L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Malattia e fine contratto a termine

di Baltolu Manuela

La domanda

Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dal 28/08/2020 al 27/11/2020, in data 17/11/2020 viene contagiato da covid19 e presenta certificato di malattia fino al 05/12/2020 il datore di lavoro cosa deve fare? Paga la malattia solo fino alla data di scadenza del contratto(27/11/2020)? E' tenuto a prorogare il contratto fino alla fine della malattia?

La disciplina del contratto a termine è stata oggetto di molteplici interventi nel corso del tempo; i riferimenti normativi attuali sono contenuti nel D.Lgs. 81/2015 (art.19 e seguenti), modificato dal D.L.87/2018 (art.1), convertito con modificazioni dalla L.96/2018 (art.1). Al contratto di lavoro può essere legittimamente apposto un termine, con alcuni divieti, che se non rispettati causano la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato: • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; • da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di assunzione; per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. La limitazione del numero di contratti a termine stipulabili è esclusa nei seguenti casi: ? nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; ? da imprese start-up innovative per 4 anni dalla costituzione della società; ? per lo svolgimento delle attività stagionali; ? per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; ? per sostituzione di lavoratori assenti (esclusi, come detto, gli assenti per sciopero); ? con lavoratori di età superiore a 50 anni. Verificata la legittimità dell’apposizione del termine contrattuale, la malattia non è un evento che ne può prorogare la decorrenza; pertanto, il datore di lavoro, corrisponderà al lavoratore quanto dovuto in base alle previsioni normative e contrattuali, solo ed esclusivamente fino alla scadenza contrattuale, a nulla rilevando il protrarsi dell’evento malattia in capo al lavoratore.

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