L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Proroga del termine per una ragione differente

di Alberto Bosco

La domanda

Una lavoratrice viene assunta a tempo determinato causale per una durata di sei mesi. Al termine del contratto si può fare una proroga (senza soluzione di continuità) per sostituzione di maternità? Mi riferisco all'articolo 21 del Dlgg 81/2015, secondo il quale il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Oppure trattandosi di una sostituzione per ragione diversa da quella che aveva giustificato inizialmente il contratto a termine (peraltro acausale) si ricade nella disciplina del rinnovo e quindi occorre rispettare lo stop & go?

Anche se la norma non prevede la necessità che la proroga del contratto riguardi la medesima ragione che aveva condotto alla stipula del contratto a termine originario tra le parti, va segnalato che, sul punto, la posizione del Ministero del Lavoro è assai rigida (anche se, a nostro parere, ingiustificata). In particolare, da ultimo, nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17, il Ministero ha affermato che “… la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto …”. Nel vostro caso, quindi, per maggior tranquillità, per la sostituzione della maternità, è preferibile un rinnovo dopo il periodo cd. cuscinetto.

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