Proroga del termine per una ragione differente
Anche se la norma non prevede la necessità che la proroga del contratto riguardi la medesima ragione che aveva condotto alla stipula del contratto a termine originario tra le parti, va segnalato che, sul punto, la posizione del Ministero del Lavoro è assai rigida (anche se, a nostro parere, ingiustificata). In particolare, da ultimo, nella circolare 31 ottobre 2018, n. 17, il Ministero ha affermato che “… la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto …”. Nel vostro caso, quindi, per maggior tranquillità, per la sostituzione della maternità, è preferibile un rinnovo dopo il periodo cd. cuscinetto.