Somministrazione a tempo indeterminato
L’ultima modifica all’art. 31, D.Lgs. n. 81/2015 offre la possibilità, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, di impiegare il lavoratore in una o più missioni a termine presso l’utilizzatore per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi. Tale possibilità è applicabile, tuttavia, solo fino al 31 dicembre 2021 e a condizione che l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore che il rapporto in essere con il lavoratore somministrato sia a tempo indeterminato. Comunque, anche in precedenza il Ministero del lavoro nella circ. n. 17/2018 aveva aperto a tale possibilità.