di Imbriaci Silvano

La domanda

Il lavoratore che cagiona un danno per negligenza, è tenuto al risarcimento? Se sì in quale misura? (Nel caso specifico operaio del settore edile industria).

In generale, la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto al risarcimento dei danni, così come l’aver cagionato dei danni al datore di lavoro al di là del rapporto contrattuale (quando il danno è causa di un’attività che non rientra nell'ambito delle mansioni attribuite al lavoratore). In ogni caso sarà onere del datore di lavoro provare l’inadempimento del lavoratore nel caso della violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza derivanti dal contratto, oppure l’attività colposa o dolosa nel caso di illecito extracontrattuale. Non è necessaria l’attivazione di un procedimento disciplinare per la richiesta di risarcimento dei danni, a meno che ciò non sia imposto da un regolamento aziendale o direttamente dalla contrattazione collettiva applicabile. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, la stessa risponde a molteplici criteri e in molti casi non è affatto agevole. In questo caso aiutano spesso i regolamenti aziendali che prevedono una casistica di riferimento sulla base della quale verificare l’effettiva quantificazione del danno; oppure la stessa contrattazione collettiva che può porre dei limiti massimi alla quantificazione. Peraltro, l’aspetto della quantificazione incide sicuramente sulla possibilità di una compensazione diretta tra crediti del lavoratore (retribuzione) e danno (Cass., 20.11.2019, n. 30220): in caso di contestazioni sulla quantificazione del danno non sarà possibile procedere ad alcuna compensazione, in quanto non siamo in presenza di crediti liquidi, certi ed esigibili. In tal caso l’entità del danno e quindi del risarcimento dovrà essere stabilita a livello giudiziale. Attenzione: nel caso in cui sia possibile una compensazione impropria, ossia quella derivante da un inadempimento contrattuale, la trattenuta in busta paga non è soggetta ai limiti di cui al codice civile e in particolare alla limitazione di cui all’art. 1246, comma 1, n. 3, c.c. che esclude la compensazione quando uno dei crediti sia dichiarato impignorabile (o pignorabile solo nei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.). Cosa che invece non accade in caso di danno da illecito extracontrattuale (compensazione propria, rapporti giuridici distinti).

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