Attività di toelettatura e contratto intermittente
Detto che le attività svolgibili con il contratto intermittente sono sempre liberamente individuabili con un accordo collettivo aziendale (che resta la soluzione preferibile nei casi dubbi), e premesso che il quesito presuppone capacità divinatorie in chi risponde, a nostro avviso – almeno in via prudenziale – la risposta è negativa. Infatti, la previsione di cui al n. 23 “Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)”, segue immediatamente quella di cui al n. 22, che cita “Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna ….”. Dalla mera lettera della norma (e dalla sua articolazione) pare chiara l’intenzione del legislatore di riferirsi alla cura estetica degli “umani”. Le alternative possibili sono: estendere la norma agli animali (gestendo l’eventuale contenzioso), farsi certificare il contratto, stipulare un contratto di collaborazione occasionale ovvero continuativa (se ne ricorrono le condizioni) oppure ricorrere al part time.