Richiesta Naspi per dimissioni dopo aborto
Il caso prospettato nel quesito non è stato, finora, espressamente affrontato dalla prassi ministeriale o Inps. Tuttavia il Ministero del lavoro ha chiarito nella nota 51/2009 che i casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta successivamente al 180° giorno dall'inizio della gestazione equivalgono al parto e che il divieto di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 (sui lavori gravosi) permane anche nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Di conseguenza appare corretto ritenere che le dimissioni della lavoratrice siano da convalidare dall’INL e che in questo caso spetti la Naspi alla lavoratrice. E’ alquanto incerto il termine entro il quale dimettersi per avere diritto alla Naspi, ma se l’interruzione è considerata parto e considerando le disposizioni che mirano a tutelare in primis la lavoratrice in questa situazione (in linea con l’indirizzo interpretativo del Ministero del lavoro), dovrebbe valere quello più ampio di un anno dalla data dell’interruzione della gravidanza.