Trasferimento e patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza – a seguito del trasferimento d’azienda o solamente di un suo ramo – rimane in vita con il cessionario. Nel caso in cui la cessione non avvenga a titolo definitivo ma solamente provvisorio, come nel caso di affitto, è bene che le parti (ossia cedente e cessionario) regolino espressamente l’eventuale potere del cessionario di procedere, in accordo con il dipendente, alla eventuale risoluzione. Peraltro, a seguito della richiesta di uno o più dipendenti in tal senso, è bene che il cessionario, prima di acconsentire, concordi la cosa con il cedente.