L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferimento e patto di non concorrenza

di Alberto Bosco

La domanda

A seguito di un affitto di ramo aziendale sono passati alle dipendenze del cessionario ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. alcuni dipendenti che avevano sottoscritto con il cedente un patto di non concorrenza. Per effetto del trasferimento in continuità il patto di non concorrenza si trasferisce anche in capo al cessionario o va sottoscritto di nuovo? Nel caso in cui i dipendenti chiedano al cessionario di annullare tale patto, lui è titolato ad effettuarlo, anche relativamente alla posizione cedente?

Il patto di non concorrenza – a seguito del trasferimento d’azienda o solamente di un suo ramo – rimane in vita con il cessionario. Nel caso in cui la cessione non avvenga a titolo definitivo ma solamente provvisorio, come nel caso di affitto, è bene che le parti (ossia cedente e cessionario) regolino espressamente l’eventuale potere del cessionario di procedere, in accordo con il dipendente, alla eventuale risoluzione. Peraltro, a seguito della richiesta di uno o più dipendenti in tal senso, è bene che il cessionario, prima di acconsentire, concordi la cosa con il cedente.

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