L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Possibilità di convertire premi in welfare

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un'azienda annualmente eroga volontariamente ai propri dipendenti somme a titolo di premio presenza e beni in natura. Le prime sono riconosciute da 4 anni, i beni in natura da più anni. L'azienda intenderebbe convertire tali somme in erogazione di servizi riconducibili al welfare aziendale, con l'utilizzo di una piattaforma dedicata. I trattamenti corrisposti sono da considerarsi “consolidati” e di conseguenza non convertibili? Un accordo sindacale ne renderebbe legittima la conversione?

La sostituzione, contemplata dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), del premio di risultato in welfare, rimessa alla scelta del lavoratore, fa riferimento ai premi di risultato previsti dai commi da 182 a 189 della menzionata legge. In proposito si richiama il DM 25 marzo 2016, che individua le relative modalità operative (nonché, ovviamente, la prassi intervenuta in seguito). Il premio “fungibile”, pertanto, dovrà essere quello determinato secondo le regole da ultimo menzionate (ad esempio una delle condizioni richieste per la fungibilità tra premio aziendale e welfare è costituito dalla previsione della erogazione del premio in accordi di secondo livello). Nel caso di specie la erogazione volontaria di somme a titolo di premio e beni in natura non risponde a tali caratteristiche, pertanto non si ritiene possibile una conversione in welfare aziendale. Circa poi la finalità premiale dei piani di welfare, è opportuno rilevare come l'Agenzia delle entrate (ris. 55/E/2020) abbia escluso il relativo regime totale o parziale di esenzione ove i benefit rispondano a finalità meramente retributive (è il caso di una loro attribuzione in funzione delle presenze e delle assenze) o siano attribuiti solo a categorie di lavoratori, e non alla generalità di essi.

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