di Josef Tschoell

La domanda

Un'azienda assume a gennaio 2020 un dipendente a tempo determinato, trasformando a ottobre 2020 il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato. Data l'età del dipendente, l'azienda potrebbe usufruire sia dell'esonero di cui all'art. 1 legge 205/2017 (occupazione giovanile under 35), che dell'esonero previsto dall'art. 6 del d.l. 104/2020. E' possibile cumulare le due agevolazioni nei limiti del contributo massimo dovuto, ovvero è possibile utilizzare per i primi 6 mesi l'esonero previsto dall'art. 6 e per il periodo residuo di 30 mesi l'esonero dell'art. 1?

Per quanto riguarda l'esonero giovani la norma (art. 1, co. 114, L. n. 205/2017) prevede che lo stesso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. L'Inps ha chiarito nella circ. n. 57/2020 i casi di compatibilità e cumulabilità (con gli incentivi che assumono natura economica), ma non sembra che vi rientri l'esonero contributivo dell'art. 6, D.L. n. 104/2020. L'art. 6, co. 3, D.L. n. 104/2020 prevede, invece, espressamente che l'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'Inps ha poi chiarito nella circ. n. 133/2020 che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale e la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Di conseguenza, si potrà utilizzare per i primi sei mesi l'esonero del decreto agosto e poi l'esonero giovani.

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