di Josef Tschoell

La domanda

Un imprenditore edile artigiano, si avvale occasionalmente della collaborazione di un familiare per particolari lavorazioni su cantiere edile. In tale occasione, viene attivata la copertura Inail a mezzo DNA. Si chiede se il premio Inail debba essere determinato sul minimale retributivo mensile oppure rapportando la retribuzione minimale alla singola giornata.

L'art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003 disciplina le collaborazioni occasionali dei parenti entro il terzo grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Per questi vige comunque l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Inail non si è espresso, finora, in maniera diretta circa le modalità di calcolo del premio assicurativo per questi lavoratori. In assenza di specifiche istruzione si ritiene che per questi lavoratori l'obbligo assicurativo possa essere assolto applicando le stesse regole valevoli per l'assicurazione dei familiari di cui all'art. 4, punto 6, D.P.R. n. 1124/1965. Tale norma comprende il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale. Invece l'art. 230-bis del codice civile parla dei familiari che prestano in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare. Per i soggetti di cui al citato art. 4 (punto 6) l'Inail (nota 14 gennaio 2013, n. 269) ha chiarito che per loro la retribuzione imponibile è convenzionale ed è stabilita con decreto ministeriale a livello provinciale. In assenza di specifico decreto la retribuzione imponibile è quella effettiva e in mancanza di quest'ultima, è quella pari al minimale di legge previsto per la liquidazione delle rendite Inail. Di conseguenza il minimale è mensile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©