L'esperto rispondeRapporti di lavoro

L’anno solare per la stagionalità delle aziende turistiche può decorrere da qualsiasi giorno

di Josef Tschoell

La domanda

In base al Dpr 1525/1963 al n. 48, come modificato dal Dpr 378/1995, si considerano aziende di stagione quelle che osservano un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni consecutivi nell'anno solare. Il Ccnl Alberghi Confcommercio richiama tale norma al fine di definire la stagionalità anche ai fini di avere agevolazioni per il ricorso al lavoro a termine senza dover osservare i limiti stringenti imposti dal Decreto Dignità. Nella fattispecie per anno solare si deve intendere il periodo intercorrente dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, come da Cassazione 9014/2015, oppure si deve fare riferimento alla definizione astronomica di anno solare che non coincide quindi con l'anno di calendario?

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (parere del 13.11.2013) ha ritenuto di definire l'anno solare come segue: “Con riferimento alla definizione temporale dell'anno solare non c'è motivo di discostarsi da precedenti pronunce del Ministero del Lavoro (circolare 32/2012) che ha individuato un periodo di 365 giorni, che può decorre da qualsiasi giorno del calendario (si veda a tal proposito Cass. n. 6599/1993, Cass. civ., sez. lavoro n. 27.5.1995, n. 5969, circ. min. Lav. n. 2/2001, n. 18/2012).”

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