L'esperto rispondeContrattazione

Apprendistato e somministrazione

di Callegaro Cristian

La domanda

Un'azienda che applica il CCNL Alimentari Industria ha assunto, con contratto di Apprendistato, personale che ha già lavorato presso la stessa tramite Agenzia di Somministrazione. Nel rispetto della Circ. n.5 del 2013 del Min. del Lav. (se non ha lavorato per più della metà del periodo previsto per l'apprendistato, lo stesso può essere attivato) si chiede: può essere attivato apprendistato per tutto il periodo previsto dal CCNL (nel caso 24 mesi), oppure può essere richiesto un periodo pari alla differenza (es. rimanenti 12 mesi) fra quanto già lavorato (in somministrazione) e la parte rimanente (essendo le medesime mansioni)? Aliquota Inps e retribuzione applicabile partono dal 13° mese?

Il Ministero del lavoro, attraverso circolare n. 5/2013, ha precisato che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato (quindi pare non siano esclusi contratti diversi da quello di apprendistato), non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. La questione, a parere di chi scrive, potrebbe riguardare anche l'ipotesi riferita al rapporto di somministrazione, in particolare quello tra somministrato e utilizzatore. A tale riguardo occorre valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore, tenendo conto della durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro. Secondo il parere ministeriale non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Ricorrendo pertanto le condizioni sopra esposte, si ritiene possa essere stipulato un contratto di apprendistato per una durata pari a 12 mesi, se la formazione del lavoratore può ritenersi allineata con il piano formativo riferito all'apprendistato avente una durata di 24 mesi. Quanto appena riportato potrà rappresentare anche il parametro di riferimento ai fini dell'individuazione della retribuzione da riconoscere all'apprendista all'atto dell'assunzione. In merito al regime contributivo, l'azienda potrà applicare l'aliquota inizialmente prevista per il rapporto di apprendistato. In conclusione si evidenzia che, se il lavoratore apprendista possedesse all'atto dell'instaurazione del rapporto, la “qualificazione” che in realtà dovrebbe acquisire proprio per il tramite dell'apprendistato, il contratto sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Per tale motivo si consiglia di valutare accuratamente l'assunzione attraverso il contratto di apprendistato.

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