L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Omessa consegna precedente scelta destinazione tfr

di Baltolu Manuela

La domanda

Una ditta ha assunto un dipendente a tempo indeterminato. Dopo un paio di mesi il rapporto di lavoro è cessato. Il datore di lavoro sapeva in modo informale che il dipendente aveva aderito ad un fondo pensione. Il dipendente non ha però consegnato la precedente scelta del tfr e nella compilazione del modello tfr 2 dal nuovo datore di lavoro ha indicato che il tfr non venisse destinato alla previdenza complementare. Ci sono delle responsabilità da parte del datore di lavoro nel caso in cui si liquidi direttamente il tfr al dipendente, senza versarlo alla previdenza complementare?

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs.252/2005, e dal D.M.30/01/2007, entro 6 mesi dalla data di assunzione, il lavoratore è tenuto a compilare il modulo “Tfr2”, in cui dichiara la scelta di destinazione del proprio Tfr, optando tra l'accantonamento in azienda o l'eventuale versamento presso un fondo pensione, sia che si tratti di una scelta già fatta in precedenti rapporti di lavoro, e che deve quindi essere comunicata anche al nuovo datore di lavoro, sia che si tratti di una scelta che si intende fare per la prima volta. Il datore di lavoro, 30 giorni prima della scadenza dei 6 mesi, comunica al lavoratore la forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR alla scadenza del semestre in assenza di sua scelta, in quanto, qualora entro 6 mesi il lavoratore non adempia, il datore di lavoro deve procedere a versare il Tfr al fondo pensione contrattuale, se presente, o, in mancanza, al fondo “cometa” che da ottobre 2020 ha sostituito il soppresso “fondinps”. Se, prima della scadenza del semestre, (o anche in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi), il rapporto di lavoro cessa senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà, il TFR maturato viene liquidato al lavoratore (art.6 Delibera Covip del 21/03/2007).

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