di Callegaro Cristian

La domanda

Azienda applica CCNL Piccola Media Industria Metalmeccanica CONFAPI, intende introdurre turnazione che coinvolgerà 2 squadre di 5 operai, 10 addetti totali, che per un anno svolgeranno lavoro 7 giorni su 7 sabato e domenica compresi, alternandosi su 3 turni giornalieri (6-14, 14-22, 22-6). L'azienda non ha RSA/RSU interne né è iscritta ad associazione datoriale. Si chiede: a) nel rispetto dei riposi giornaliero e settimanale e riconoscendo le maggiorazioni econ. previste dal CCNL, è fattibile tale turnazione? b) è necessario raccogliere il consenso scritto dei lavoratori interessati? c) è necessario effettuare qualche comunicazione alle organizzazioni sindacali esterne maggiormente rappresentative o ad altro ente (es. ITL)?

Nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e contrattuali, è possibile applicare un regime di turnazione. L'articolo 20 del c.c.n.l. richiamato prevede che “La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. (…) Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti”. Dalle norme contrattuali sopra riportate si evince la piena libertà da parte dell'azienda – nel rispetto delle norme di legge e contrattuali - di istituire un regime di orario a turnazione. Specularmente, ne consegue che non vi è l'obbligo di raccogliere un consenso scritto da parte dei lavoratori. Vi è tuttavia un dovere aziendale a verificare l'applicabilità del nuovo regime di orario a tutti i lavoratori potenzialmente interessati, soprattutto con riguardo al lavoro notturno. A riguardo, l'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. E' inoltre previsto l'obbligo di informazione scritta, nei confronti dei servizi ispettivi della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, dell'esecuzione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui l'esecuzione di lavoro notturno non sia prevista dal contratto collettivo. L'informazione, che può essere effettuata anche per il tramite dell'Associazione cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato, va effettuata con cadenza annuale e deve essere estesa alle organizzazioni sindacali dei lavoratori. I lavoratori notturni devono inoltre essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, ai seguenti accertamenti: - Visita preventiva scolta a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; - Visita periodica, almeno ogni due anni; - Visita medica resasi necessaria per evidenti incompatibilità con il lavoro notturno. L'iter procedurale per avviare il lavoro notturno è così riassumibile:- consultazione sindacale (effettuata e conclusa entro 7 giorni) con le rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni firmatarie il contratto collettivo, in mancanza con le organizzazioni territoriali;- informazione preventiva, da parte del datore di lavoro, ai lavoratori interessati e al rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento di tale prestazione. Dal 25.6.2008 è stata abrogata la comunicazione periodica annuale alla Direzione Territoriale del Lavoro (ora ITL) e alla organizzazione sindacale dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in via continuativa o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo (art. 41, D.L. 112/2008 –L. 133/2008).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©