di Callegaro Cristian

La domanda

E' possibile stipulare una co.co.co. per pulizia del verde. Il mio cliente è titolare di uno stabilimento balneare? Non trovo alcun riferimento all'interno del CCNL pubblici esercizi.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, cosiddetto Codice dei contratti, la disciplina del lavoro a progetto di cui agli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 è stata abrogata e, conseguentemente, non è più possibile stipulare collaborazioni riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Tuttavia, rimane la possibilità a determinate condizioni, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in forma autonoma, sulla base del disposto di cui all'articolo 409 codice procedura civile. Secondo la definizione contenuta in tale norma la collaborazione coordinata e continuativa è quel rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. Come noto, dal 1° gennaio 2016, il contratto di collaborazione per essere considerato "genuino" non deve presentare congiuntamente i tre parametri indici della subordinazione: prestazioni prevalentemente personali, prestazioni continuative, etero-organizzazione. Sono, comunque, considerate originariamente lecite e, quindi, escluse dalla presunzione di subordinazione anche in presenza degli indici di subordinazione, le seguenti tipologie di collaborazioni: - collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; - collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; - attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; - collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; - collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 367/1996; - collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 recante "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" (CNSAS). Una prima analisi deve pertanto essere effettuata, nel merito dell'attività svolta, in relazione alla genuinità della potenziale collaborazione. Se tale analisi non conduce a risultati positivi per la finalità del lettore, occorre verificare la sussistenza di almeno una delle ipotesi sopra elencate che decretino l'esclusione dalla presunzione di subordinazione. Una di queste, come indirettamente evidenziato da lettore, è rappresentata dalle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Al riguardo, né il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore turismo né il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sembrano contenere disposizioni in materia.

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