Licenziamenti e agevolazione contributiva
L'Inps ha chiarito nella circ. n. 57/2020, in merito all'esonero giovani con meno di 35 anni (art. 1, comma 100 e segg., L. n. 205/2017), che in considerazione della formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
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