Erogazione tickets restaurant
E' possibile convertire il premio di risultato in beni e servizi di cui all'art. 51, cc. 2 e 3, del TUIR (tra cui i buoni pasto) sempreché detta facoltà sia prevista dal contratto di secondo livello istitutivo del premio di risultato, così come previsto dall'art.1, c. 184 della Legge di Stabilità 2016, integrata dall'art. 1, c. 160 della Legge di Bilancio 2017 (Si veda circ. A.E. 28/2016). Ne deriva che se l'accordo aziendale stipulato per i premi di risultato non contiene tale previsione è necessario effettuare un'integrazione. L'accordo modificato andrà sottoscritto nuovamente da entrambe le parti (datore di lavoro – sindacati) e nuovamente depositato entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della modifica, è intervenuta la relativa sottoscrizione in conformità alle previsioni di legge. In riferimento al secondo quesito, per espressa previsione contrattuale (Allegato C al CCNL Pubblici Esercizi – Confcommercio 8.2.2018), il lavoratore che non voglia usufruire del servizio di vitto deve comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre per l'anno successivo. In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del pasto. Rimane la facoltà, per il datore di lavoro, di riconoscere a titolo di benefit i buoni pasto ai dipendenti.
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