Quanto scatta la sospensione dell’attività imprenditoriale
L'istituto della sospensione dell'attività aziendale è previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 e può scattare ove gli organi ispettivi riscontrino impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oppure gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza. Nella direttiva del Ministero del lavoro 18 settembre 2008 è stato precisato che per quanto concerne la percentuale di lavoratori “in nero”, si ritiene che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione. Quindi nel caso specifico (microimpresa con un solo lavoratore “in nero”) non sembrerebbe applicabile il provvedimento di sospensione. Avverso il provvedimento può essere richiesto, senza limiti di tempo, l'annullamento in autotutela (il relativo potere è esercitato dal Dirigente dell'Ispettorato territoriale del lavoro territorialmente competente). Oltre i 30 giorni disponibili per esercitare il ricorso in sede amministrativa, è possibile, nei 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento, ricorrere avanti al TAR competente per territorio.