L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Liquidazione SRL licenziamento maternità

di Noviello Alessia

La domanda

Una SRL sta per essere messa in liquidazione con cessazione di tutte le attività (ad esclusione di quelle legate alla liquidazione stessa: incasso fatture pregresse, pagamento debitori). L'azienda ha alle dipendenze una lavoratrice in maternità. Procedendo al licenziamento non si violerebbe il divieto di licenziamento, attesa la cessazione di tutte le attività produttive dell'azienda. Si concorda con tale interpretazione?

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. La liquidazione di un'azienda é quel processo attraverso cui un'impresa viene chiusa e dunque termina la sua attività . Lo scopo principale del processo liquidatorio é quello di trasformare tutte le attività in denaro contante e distribuirlo ai creditori, in modo da chiudere tutte le posizioni debitorie. Di conseguenza, in tale circostanza, il divieto di licenziamento non opera. Diversa, invece, la circostanza per cui l'azienda chiude solo parzialmente l'attività, come ad esempio la chiusura di un reparto, in questo caso non è possibile licenziare la lavoratrice. Il licenziamento è previsto solo se l'azienda non ha più continuità lavorativa ed è posta in liquidazione.

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