L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine per sostituzione

di Alberto Bosco

La domanda

Un datore di lavoro ha necessità di inserire un lavoratore in sostituzione di lavoratrice prossima alla maternità. Poichè la legge prevede anticipo di un mese ma questo tempo non è sufficiente per formare il sostituto se chiede se fattibile questa soluzione. Assunzione a tempo determinato di mesi due. Al termine novazione a tempo determinato in sostituzione maternità fino al rientro della lavoratrice sostituita e per max 12 mesi. La novazione verrebbe fatta in deroga allo stop and go previsto dall'art. 93 del decreto Rilancio.

Per quanto concerne l'anticipo rispetto all'assenza della signora che andrà in maternità, l'art. 4, co. 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che l'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del medesimo T.U. può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva: è quindi evidente che un semplice accordo aziendale potrebbe risolvere il problema per il caso in esame e per i prossimi. In alternativa, come soluzione tampone, quella prospettata appare corretta. E quindi: primo contratto a termine “acausale” perché (da quanto pare di capire) si tratta del primo rapporto a termine con il sostituto, quindi 12 mesi di proroga acausale ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in legge n. 77/2020), come modificato dall'art. 17, co. 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

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