Contratto a termine per sostituzione
Per quanto concerne l'anticipo rispetto all'assenza della signora che andrà in maternità, l'art. 4, co. 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dispone che l'assunzione di personale a tempo determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del medesimo T.U. può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva: è quindi evidente che un semplice accordo aziendale potrebbe risolvere il problema per il caso in esame e per i prossimi. In alternativa, come soluzione tampone, quella prospettata appare corretta. E quindi: primo contratto a termine “acausale” perché (da quanto pare di capire) si tratta del primo rapporto a termine con il sostituto, quindi 12 mesi di proroga acausale ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in legge n. 77/2020), come modificato dall'art. 17, co. 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.