L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Trasferta in caso di consegne con furgone aziendale

di Josef Tschoell

La domanda

Leggendo le nozioni base di trasferta non sono riuscita a trovare nulla che potesse individuare la temporaneità riguardo la trasferta: ad esempio: se si invia un magazziniere (settore autotrasporti) per conto della ditta e con mezzo della ditta, ad effettuare delle consegne fuori il comune di appartenenza, è possibile prevedere la trasferta minima pari ad 1/3 dell'indennità di trasferta giornaliera?

Il concetto di trasferta non trova una precisa definizione all'interno di una norma. La disciplina della trasferta è direttamente collegata al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e al potere direttivo del datore di lavoro di poter disporre la sua modifica. La misura della stessa è spesso determinata dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, mentre la disciplina fiscale e previdenziale sono contenuti nell'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986. Per il caso prospettato nel quesito appare consentito erogare l'indennità di trasferta, rispettando comunque quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il CCNL per le imprese di trasporto e spedizione merci (Confetra - art. 79) prevede che al dipendente in missione di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla prima classe); b) il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a sostenerle; c) il rimborso delle spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la missione dura oltre 12 ore e sino a 24 ore.

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