Ape social
L'Art. 8 del DPCM 23/05/2017 n.88 (in materia di Ape social) stabilisce espressamente che l'APE sociale è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad un reddito annuo non superiore a 8.000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo che dà titolo ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore. In caso di superamento di tali limiti annui, l'APE sociale percepita nel corso dello stesso anno diviene indebita e l'INPS procede al recupero del relativo importo. I redditi da dividendi di partecipazione sono redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale di rischio di società o enti soggetti passivi Ires. Ne consegue che detti redditi, non rientrando nel campo di applicazione del citato articolo 8, si ritiene possano essere cumulati con l'Ape social senza alcun limite.