L'esperto rispondeContrattazione

Contratti a termine acausale in deroga

di Alberto Bosco

La domanda

Una Ditta (Ospedale privato CCNL Case di cura AIOP) che non ha mai richiesto cassa integrazione FIS COVID può usufruire della deroga prevista dall'art. 19 bis del D.L. 18/2020 (relativamente a proroghe e rinnovi acausale di contratti a termine), richiamata nelle norme successive, compreso il D.L. 41/2021? Nel caso in cui fosse possibile, fino a quando possiamo utilizzare la deroga?

L'art. 19-bis del D.L. n. 18/2020 dispone che, considerata l'emergenza da COVID-19, ai datori che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 del medesimo decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, co. 1, lettera c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lettera c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione. Le deroghe ivi previste non riguardano l'obbligo di indicare la causale. La deroga alle causali è contenuta nell'art. 17 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che (al co. 1) dispone che all'art. 93 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (legge n. 77/2020), il co. 1 è così sostituito: in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma la durata massima totale di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti a termine, anche in assenza delle condizioni ex art. 19, co. 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il successivo co. 2 precisa che tali disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

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