Dipendenti diversi ccnl applicati
Secondo il prevalente indirizzo della Cassazione (sentenze n. 26742/2016, n. 16340/2009 e n. 12352/2003), il datore di lavoro deve applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali a cui sia iscritto o abbia dato esplicita o implicita adesione. Al contrario, se il datore di lavoro non aderisce ad alcuna associazione datoriale, il contratto collettivo normalmente applicabile è quello scelto dal datore stesso, generalmente in base all'attività effettivamente esercitata (art. 2070 c.c.). Inoltre, nel caso di esercizio di attività plurime, è applicabile il contratto collettivo relativo all'attività principale anche nei confronti dei lavoratori impiegati nell'attività accessoria (Cass. 6919/1991). Se le attività sono autonome tra loro, si applicano i contratti dei relativi settori (art. 2070 c.c.). Ai fini della risposta al quesito, occorre, in sostanza, considerare tutti i fattori di cui in premessa (adesione o meno ad associazioni datoriali e individuazione di una o più attività riconducibili ad uno o più contratti collettivi). Allo scopo, si rileva, anche, che l'applicazione di un contratto collettivo non sempre è legata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per ciò che concerne questi ultimi, infatti, occorre far riferimento alla classificazione effettuata dall'INPS (ATECO 2007), generalmente, sulla base dell'autocertificazione dell'attività dichiarata. Si ricorda, da ultimo, che, a decorrere dal 25.6.2015, si richiede, espressamente, che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, per essere validi, siano stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali siano stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Allo scopo, è possibile verificare che il CCNL che si intende applicare sia presente nell'allegato tecnico all'UNIEMENS.