L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento illegittimo e contribuzione

di Rozza Alberto

La domanda

Un lavoratore licenziato con la motivazione propone ricorso per licenziamento discriminatorio. Nel 2020, il Giudice accoglie la tesi del lavoratore condannando la Società al pagamento di una indennità per il periodo trascorso dalla cessazione del rapporto alla sentenza; inoltre, condanna la stessa Società al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre al pagamento delle spese legali. La Società ha presentato ricorso. Dopo 15 mesi le parti trovano un accordo in sede sindacale concordando un importo (…) a titolo di incentivo all'esodo. E' possibile non pagare i contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dal Giudice?

L'art. 4, c. 2-bis del DL 173/1988 (L. 291/1988) stabilisce che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori. Quanto stabilito dalla citata legge è stato ulteriormente precisato dall'INPS con la Delibera n. 621 del 15 giugno 1990 secondo cui devono ritenersi esenti dai contributi previdenziali ed assistenziali le somme erogate al fine di rimuovere impedimenti legali o contrattuali al recesso individuale dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. La situazione però descritta nel quesito è diversa, dato che il rapporto di lavoro è già cessato e l'accordo stipulato in sede sindacale (extragiudiziale) ha come finalità quello di concludere una controversia sorta con il licenziamento e non di incentivare l'uscita del lavoratore dall'azienda. In sostanza le somme sono erogate a titolo transattivo per la cui imponibilità si possono osservare le indicazioni fornite dall'INPS con la circolare 6/2014. In particolare, secondo l'Istituto previdenziale, le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un'accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro (v. Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 11301/2002; Cass. n. 3213/2001). Quanto sopra ricorre, sempre secondo l'INPS, non solo nell'ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell'ipotesi di transazione novativa, che si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.

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