L'esperto rispondeContrattazione

La reperibilità nel contratto collettivo Confetra per il trasporto merci

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Dalla lettura dell’articolo 67 del Ccnl trasporto merci Confetra sembra di poter dedurre che l'istituto della reperibilità non sia applicabile nei confronti del personale viaggiante non impiegato in servizi di pubblica utilità. E' così ? Se così fosse, può l'azienda applicare comunque questo istituto nei confronti di tale categoria di dipendenti ? E come ?

Si distingue una reperibilità attiva da una reperibilità passiva. La prima coincide con il normale orario di lavoro (ed infatti il decreto legislativo 66/2003 intende come tale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro). Diversa è la reperibilità cd. passiva che consiste invece nell'obbligo del lavoratore di rendersi rintracciabile anche al di fuori del normale orario di lavoro. Mentre la prima è connaturata al rapporto di lavoro, la seconda deve essere prevista dalla contrattazione collettiva o dall'accordo individuale e solitamente è accompagnata da una indennità di reperibilità (ovviamente nel rispetto dei limiti del riposo e delle pause garantite al lavoratore). Più in particolare la giurisprudenza di legittimità definisce la reperibilità cd. passiva come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa (ad es. Cass 28938/2019). L'articolo 67 del CCNL citato dal gentile lettore stabilisce la possibilità di individuare a livello aziendale , previo esame congiunto con le RSU/RSA, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative (reperibilità cd. passiva), ad eccezione delle figure professionali appartenenti al personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11bis del C.C.N.L. che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza. In sostanza, pertanto, il CCNL nazionale escluderebbe esplicitamente (“ad eccezione”) le sopracitate categorie professionali dalla possibilità di essere destinatarie di obblighi accessori di reperibilità cd. passiva (la cui individuazione, peraltro, è demandata anche per le altre categorie professionali alla contrattazione aziendale). In tali termini non sembrerebbe possibile per un accordo individuale derogare alla norma collettiva. Il rapporto tra accordo individuale e contrattazione collettiva, infatti, è fondato sulla regola generale della derogabilità in melius/inderogabilità in peius del primo nei confronti della seconda. L'articolo 2077 del codice civile, in proposito, afferma che “Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”. Ora un accordo individuale che introducesse un obbligo di reperibilità a carico di talune categorie di lavoratori espressamente escluse dalla contrattazione collettiva (lavoratori appartenenti al personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11bis del C.C.N.L. non impiegati in servizi di pubblica utilità ed emergenza), sarebbe certamente derogatorio in peius della contrattazione collettiva e, pertanto, illegittimo. Si ritiene, in conclusione, di dare risposta negativa alle domande formulate nel quesito.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©