L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro cd. “extra” nell'albergo

di Alberto Bosco

La domanda

Un albergo all'interno della propria struttura ha un centro benessere SPA gestito normalmente con proprio personale dipendente. Ai sensi dell'art. 93 CCNL Alberghi Confcommercio è ammessa l'assunzione di personale dipendente con contratto di lavoro extra anche per prestazioni rese nel fine settimana o nelle festività ed in ogni caso qualora ci sia la presenza di clientela non programmata. Non si fa riferimento, in queste circostanze, a specifiche prestazioni e l'unico limite sembra essere la durata, comunque, non superiore ai tre giorni. Si chiede se sia corretto assumere personale con contratto di lavoro extra per mansioni di terapista SPA all'interno dell'albergo, nei periodi citati e per la durata massima di tre giorni CCNL citato.

L'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cita i “rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi”. L'art. 93 del CCNL dispone che sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a 3 giorni: banquetting; meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; prestazioni rese in occasione dei fine settimana o delle festività; ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. Nel rispetto di quanto sopra, quindi, con particolare riguardo al fine settimana, il contratto pare praticabile. Meglio ancora, come prevede il CCNL, sarebbe opportuno introdurre una regolamentazione di dettaglio con accordo aziendale.

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