Lavoro cd. “extra” nell'albergo
L'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cita i “rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi”. L'art. 93 del CCNL dispone che sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a 3 giorni: banquetting; meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; prestazioni rese in occasione dei fine settimana o delle festività; ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. Nel rispetto di quanto sopra, quindi, con particolare riguardo al fine settimana, il contratto pare praticabile. Meglio ancora, come prevede il CCNL, sarebbe opportuno introdurre una regolamentazione di dettaglio con accordo aziendale.