L’azienda straniera e lo smart worker in Italia
Gli enti e le società non residenti, come nel caso indicato, pur se rientranti fra i soggetti indicati al co. 1 dell'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per il richiamo operato all'articolo 73 co. 1 del TUIR), in linea di principio, non sono considerati sostituti di imposta in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato. Pertanto il soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione nel territorio italiano, non riveste il ruolo di sostituto d'imposta e non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia. Circa gli aspetti previdenziali ed assicurativi si applica il principio della territorialità in base al quale la persona assicurata è soggetta alla legislazione dello Stato nel quale tale persona svolge un'attività professionale (lex loci laboris). Pertanto, nel caso in oggetto, la società inglese, non avendo un stabile organizzazione in Italia, dovrà nominare un rappresentante previdenziale con apposita procura (atto pubblico) il quale curerà tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi (aprire posizione Inps, tenere il libro unico ec.).