L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro accessorio (Presto) in gravidanza

di Gianfranco Nobis

La domanda

Chiedo se a vostro parere un utilizzatore (azienda) di prestazioni occasionali accessorie (ex voucher) debba obbligatoriamente astenersi dal richiedere le prestazioni di una prestatrice in gravidanza, in particolare durante i 5 mesi (2 3). Si tratta di mansioni non rischiose/pregiudizievoli. Non ho trovato normativa e/o prassi al riguardo.

La disciplina della tutela applicabile al lavoratore o alla lavoratrice in tema di genitorialità è contenuta all'interno del D.lgs. 151/2015, il quale tuttavia al suo interno, non menziona apertamente le lavoratrici o i lavoratori occasionali. Tanto premesso occorre quindi considerare che il prestatore occasionale produca in ogni caso una prestazione lavorativa e come tale deve essere valutata anche alla luce delle tutele generalmente applicabili dal citato Testo Unico. La ratio della norma, infatti, è quella di accordare una rete di tutele alla lavoratrice, e più in generale alla famiglia, dalla gestazione fino ai primi anni di vita del bambino. Ne consegue quindi che anche per il prestatore occasionale non sussista, al pari di un lavoratore subordinato, un divieto assoluto di svolgimento di attività lavorativa nel periodo di interdizione ante partum (2mesi). L'articolo 16 del D.lgs. 81/2015 infatti, con il comma 1.1 ammette la possibilità di posticipare il periodo di congedo ante parto al termine del congedo post partum (3 mesi) permettendo così alla lavoratrice di assentarsi in modo continuativo per 5 mesi decorrenti dalla data del parto. Naturalmente l'esercizio di tale opzione è subordinata alla presenza di idonea certificazione medica attestante l'assenza di pregiudizi al decorso della gravidanza per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa. Ne consegue quindi che anche il prestatore di lavoro occasionale, possa effettuare attività lavorativa nei 2 mesi antecedenti il parto nel caso produca idonea certificazione medica. Nel caso ciò non avvenga si ritiene opportuno esonerare la lavoratrice dallo svolgimento della prestazione nei due mesi antecedenti il parto e nei 3 successivi.

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