L’esonero contributivo per assumere under 36 e precedenti rapporti in apprendistato
La norma di cui alla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, co. 10 e ss,.) prevede espressamente che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, è riconosciuto, in misure differenti, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). A sua volta il comma 103 della legge da ultimo richiamata (cui la legge di bilancio per il 2021 espressamente rimanda), stabilisce chiaramente che, in deroga alla regola generale, “Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.”. L'interpretazione dell'INPS, pertanto, non sembra essere una interpretazione estensiva della norma ed anzi risulta essere ad essa pienamente conforme.