Riassunzione a termine per tre mesi
L'articolo 93, co. 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (nel testo oggi vigente), dispone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Quindi, nel caso ipotizzato dal lettore, se si opta per l'applicazione della norma appena sopra citata, il rinnovo del contratto per 3 mesi è possibile senza causale ma poi – dato che ciò è ammesso per 1 sola volta – si tornerebbe alle regole ordinarie (salvo che la conversione del decreto sostegni-bis non introduca nuove agevolazioni in materia).