Contributi previdenziali soggetto non residente
Per l'INPS (circ. 164/2004) i redditi da collaborazione coordinata e continuativa tra cui quelli di amministratore di società percepiti da soggetti non residenti, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano. Dato che almeno la seconda condizione si realizza, cioè la società è italiana, sorge l'obbligo di versare i relativi contributi alla gestione separata INPS. Salvo una diversa disciplina derivante da convenzioni bilaterali stipulate con la Svizzera.