L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Uniemens cig-periodo transitorio

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si chiede se un datore di lavoro può continuare ad inoltrare mod. Sr41, anche dopo la fine del periodo transitorio di 6 mesi (scadenza 30.09.2021) introdotto dalla circolare Inps n. 62 del 2021, in virtuù del fatto che tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il 1° invio.

Il modello Uniemens-Cig è stato introdotto, in una ottica di semplificazione del sistema, dall'articolo 8 del decreto legge 41/2021 (cd. Sostegni). La norma stabilisce che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. Il nuovo flusso sostituisce anche la comunicazione dei dati che consentono all'INPS il pagamento diretto da aprile 2021 (modello SR41). La circolare INPS 62/2021, citata dal gentile lettore, prevede un periodo transitorio di applicazione della novella normativa di durata semestrale nel corso della quale potrà essere utilizzato sia il vecchio (SR41) che il nuovo sistema di comunicazione (Uniemens-Cig). Letteralmente la circolare riporta quanto segue: “La scelta è determinata dal datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio.”. Pertanto, se durante il periodo transitorio (aprile-settembre) si è inizialmente utilizzato il vecchio sistema, tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con tale ultimo sistema (anche dopo il periodo transitorio). L'uso del termine “tutte” senza altre specificazioni, unitamente a considerazioni di carattere organizzativo, pratico e sistematico, inducono a ritenere che l'utilizzo del sistema di comunicazione SR41 sarà consentito anche dopo il 30 settembre, a condizione che si faccia riferimento ad un Ticket per il quale si sia scelto di utilizzare il medesimo sistema nel corso del periodo transitorio.

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