Agevolazioni

Start-up innovative, più vincoli per il socio amministratore

di Andrea Taglioni

Il personale altamente specializzato, quale elemento alternativo ai fini del rispetto dei requisiti per la qualificazione di start-up innovativa, può essere rappresentato anche dal socio-amministratore purché la retribuzione sia in funzione della specifica qualifica professionale e non della carica sociale ricoperta.

È questa l'interpretazione fornita dalle entrate con la Risoluzione 87/E di ieri.

Possono assumere la qualifica di start-up innovative, e fruire della relativa disciplina agevolativa, le società di capitali di diritto italiano e le società europee residenti.

Le società possono essere definite come start-up quando cumulativamente vengono rispettati determinati requisiti. In particolare, l'attività non deve essere esercitata da più di 48 mesi, la sede e gli affari devono essere in Italia, il valore della produzione non deve superare i 5 milioni di euro a partire dal secondo anno, la società non ha distribuito e non distribuisce utili; l'oggetto sociale deve prevedere un'attività di produzione o servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Infine, la nascita della società non può avvenire per effetto di operazioni straordinarie, eccetto la trasformazione.

Gli ulteriori requisiti, cosiddetti alternativi, che le start-up innovative devono possedere sono individuati nella condizione che le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up, oppure che la società sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale e, infine, che sia impiegato personale altamente qualificato.

Le agevolazioni di carattere fiscale, finanziario e societario, previste per queste nuove realtà sono subordinate all'iscrizione nella sezione speciale della Camera di commercio.

Secondo l'Agenzia, la forza lavoro rilevante ai fini della sussistenza del requisito del personale può essere individuata nel lavoratore che percepisce un reddito di lavoro dipendente o assimilato, ovvero nella persona dell'amministratore-socio. Quest'ultimo, però, per rientrare nel novero del personale specializzato, come indicato dalla norma, deve essere socio-lavoratore o avere un impiego retribuito che non sia di pura e semplice amministrazione della società.

Con riguardo agli stagisti, sempre che siano retribuiti, il documento chiarisce che possono essere annoverati tra i soggetti rilevanti ai fini della forza lavoro. Non possono essere, invece, considerati rilevanti ai fini della normativa, i consulenti esterni titolari di partita Iva.

Infine, la percentuale del personale specializzato rispetto alla forza lavoro complessiva deve essere calcolata “per teste” e non in base alla retribuzione percepita.

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