Agevolazioni

Sgravi fiscali e contributivi per l'assunzione di detenuti

di Rossella Quintavalle

Il Decreto del Ministro della Giustizia 24 luglio 2014, n. 148, pubblicato sulla G.U. 22 ottobre 2014, n. 246, regola gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti come previsto dalla legge 193/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Sgravio fiscale
Le imprese pubbliche o private che, dopo aver sottoscritto un'apposta convenzione con l'Istituto penitenziario, impiegano lavoratori detenuti ai sensi dell'art. 21 della legge n. 354/1975, per un periodo non inferiore a 30 giorni e nel rispetto del trattamento economico non inferiore a quello previsto dalla contratti collettivi di lavoro, hanno diritto a un credito di imposta, nei limiti del costo per esso sostenuto, per i seguenti anni e nelle seguenti misure:

Lavoratori detenuti ed internati anche ammessi al lavoro all'esterno:
-700 euro mensili a decorrere dal 2013;
-520 euro mensili a decorrere dal 2014 sino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale che ne determini nuova misura.


Lavoratori semiliberi o internati semiliberi:
- 350 euro mensili a decorrere dall'anno 2013;
- 300 euro mensili a decorrere dal 2014 sino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale che determini diversa misura.

L'importo del credito è riproporzionato sulla base delle giornate lavorate e in caso di lavoro part-time. Lo stesso credito di imposta è concesso alle imprese che svolgono a tali soggetti svantaggiati, attività di formazione se al termine della stessa i lavoratori sono assunti per un periodo pari al triplo del periodo di formazione per il quale hanno fruito del beneficio, o ancora alle imprese che svolgono formazione finalizzata all'assunzione in attività gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. Il credito d'imposta, a condizione che il lavoratore sia stato assunto in quella specifica situazione, spetta inoltre:
- per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno;
- per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore, nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno.
Tale credito, da indicarsi sulla denuncia dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce, non concorre a formare base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR, ed è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 D.lgs. n. 241/1997.
A decorrere dal 2015 coloro che vorranno fruire del credito d'imposta dovranno presentare apposita domanda all'Istituto penitenziario con il quale hanno stipulato una convenzione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui il quale si vuole fruire del beneficio. La domanda dovrà contenere la richiesta sia per le assunzioni già effettuate che per quelle che si presume di effettuare, oltre all'importo del credito di imposta che si intende utilizzare. Le domande presentate saranno trasmesse al competente Provveditorato provinciale che a sua volta le trasmetterà al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale determinerà l'importo massimo spettante sulla base delle risorse disponibili.

Sgravi contributivi
Ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai detenuti o internati, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e condannati ed internati ammessi al lavoro esterno, si applica, a decorrere dall'anno 2013 e fino a nuova disposizione, una riduzione del 95%. Anche in questo caso è concesso l'ampliamento di sgravio ai 18 o 24 mesi, secondo i criteri previsti per il credito d'imposta. Tale agevolazione è riconosciuta dall'Inps sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande presentate dai datori di lavoro.

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