Agevolazioni

Aiuti alle imprese per la formazione nel rispetto del Trattato

di Pietro Gremigni

Il ministero del Lavoro (decreto direttoriale n. 27/2014 del 12 novembre 2014) ha adottato in forma sintetica il Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014.
In base a tale provvedimento, efficace nel nostro ordinamento e vigente fino al 2020, nel rispetto di tale Regolamento, i Fondi interprofessionali possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti, allo scopo di promuovere la formazione continua dei lavoratori.
Gli aiuti alla formazione, purché rispettino determinate condizioni, devono essere però compatibili con il mercato interno in base al Trattato europeo.


Disciplina degli aiuti – Il ricorso alla disciplina degli aiuti di stato nel rispetto delle condizioni che indicheremo, è alternativo all'attivazione degli aiuti in regime di de minimis nel rispetto del tetto massimo pari in via generale a 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.


Beneficiari - Beneficiari di aiuti alla formazione possono essere le imprese di ogni dimensione appartenenti a qualsiasi settore di attività, compresa la pesca, l'acquacultura nonché, il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Le imprese devono essere aderenti ai Fondi interprofessionale, in forma singola o associata.
Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla
normativa nazionale in materia di formazione.


Tipologia di aiuto – Gli aiuti disciplinati dal regolamento sono erogati in forma di sovvenzione. Un aiuto può infatti essere erogato in forma di sovvenzione diretta, con prestiti di denaro a tassi particolarmente bassi, ovvero anche indirettamente, sotto forma di garanzia dell'attività d'impresa da parte dell'ente pubblico.
Sono finanziabili dai Fondi interprofessionali sola una serie di costi specifici entro il limite massimo del 50%, e in particolare:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente
connessi al progetto di formazione;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L'intensità di aiuto par al 50% dei costi può essere incrementato:
a) del 10% se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) del 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese (deve occupare meno di 250 persone, con un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non
superi i 43 milioni di euro);
c) del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese (deve occupare meno di 50 persone e realizzare fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro).


Condizioni per gli aiuti di stato - Gli aiuti alla formazione possono essere concessi a
condizione che le attività previste siano avviate successivamente alla presentazione della
domanda.
Nel caso di grandi imprese dovrà inoltre essere documentato che grazie all'aiuto si verifichi un aumento significativo delle dimensioni del progetto formativo o della sua portata o dell'importo totale investito.
Le imprese beneficiarie di un aiuto in applicazione del Regolamento (CE) 651/2014
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta in merito, resa nei modi e nelle forme
previste dal Dpr 446 del 28/12/2000 sull'autocertificazione degli atti.

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