Assunzione di alti profili: modificato il termine per l'invio delle istanze
Con il D.M. 10 ottobre 2014 (G.U. 18 novembre 2014, n. 268), vengono modificati i termini per la presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta, di cui all'articolo 24 del Dl n. 83/2012, spettante in caso di assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati.
La modifica riguarda esclusivamente le assunzioni avvenute negli anni 2013 e 2014 per le quali in nuovi termini sono i seguenti:
- dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015, con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013;
- dall'11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.
La modifica si è resa necessaria in quanto i termini di apertura per la presentazione delle istanze indicati nell'art. 3 del D.M. 28 luglio 2014 coincidevano con giornate festive (10 gennaio 2015, per le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013, e 10 gennaio 2016, per le assunzioni nell'anno 2014).
Il credito in sintesi
Il credito d'imposta oggetto del decreto in commento è quello previsto dall'articolo 24 del DL n. 83/2012. Spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, ed è pari al 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (si veda l'allegato 2 al decreto citato), impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo secondo quanto indicato dal comma 3 dello stesso articolo 24.
Per fruire del contributo le imprese sono tenute a presentare apposita istanza secondo le modalità e i termini, modificati appunto dal DM 10 ottobre 2014, indicati dal DM 23 ottobre 2013 e dal DM 28 luglio 2014.
Si ricorda come il diritto a fruire del contributo decada:
- se il numero complessivo dei dipendenti risulti inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
- se i posti di lavoro creati non siano conservati per un periodo minimo di 3 anni ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- se l'impresa beneficiaria delocalizzi in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
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