Agevolazioni

In Gazzetta ufficiale il decreto per il microcredito alle nuove imprese

di Rossella Quintavalle

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 111 del D.lgs. n. 385/1993, il 1 dicembre u.s. è stato pubblicato in G.U. n. 279 il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 176 del 17 Ottobre 2014 contenente il regolamento del microcredito finalizzato all'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e alla promozione dell'inserimento di soggetti particolarmente disagiati, nel mercato del lavoro. I soggetti abilitati all'attività di microcredito, appositamente iscritti in apposito elenco, possono concedere finanziamenti finalizzati a sostenere lo sviluppo di attività esercitate in forma individuale, di associazioni, di società di persone o di Srl semplificata o ancora di attività esercitata da società cooperative.


Soggetti non ammessi ai finanziamenti
a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.


Finalità dei finanziamenti
a) acquisto di beni (materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi ovvero destinate alla rivendita), servizi connessi all'attività, quali ad esempio il pagamento dei canoni di eventuali leasing (finanziamenti che possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario);
b) pagamento della retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) pagamento di corsi di formazione sia per il titolare dell'attività che per i dipendenti, e nelle attività svolte sotto forma di società di persone o cooperativa, pagamento di corsi di formazione anche per i soci;
d) pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.


Ammontare del finanziamento
I finanziamenti, che non possono essere assistiti da garanzie reali, sono concedibili fino al limite massimo di 25.000 euro elevabili fino a 35.000 euro quando nel contratto di finanziamento sia prevista l'erogazione frazionata con la condizione che per i versamenti successivi si realizzi il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e che sia provata la realizzazione del progetto finanziato attraverso dimostrazione di risultati intermedi da verificarsi a cura dell'operatore del microcredito. Un secondo finanziamento potrà essere concesso allo stesso soggetto richiedente fino a un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi i limiti previsti di 25.000 e 35.000 euro. Il finanziamento, la cui durata massima è stabilita in sette anni (salvo che per i finanziamenti connessi a quanto previsto alla lettera d) dell'articolo 1 del decreto ammessi fino al massimo di dieci anni), è strutturato in rate con cadenza massima trimestrale con inizio posticipato in casi particolari.


Requisiti per finanziamenti di progetti di inclusione sociale
Tra le attività finanziabili rientrano, nel limite del 49 percento dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi, anche la promozione di progetti rivolti a persone che si trovino in particolari situazioni di disagio quali disoccupazione, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, condizioni sopravvenute di non autosufficienza propria o di un familiare, forte contrazione del reddito. Le verifiche delle particolari situazioni di bisogno saranno esaminate dall'operatore di microcredito al quale spetta anche di verificare che il finanziamento sia speso per le finalità oggetto della richiesta.
Nel decreto sono infine elencati specificatamente i requisiti stabiliti per lo svolgimento dell'attività di microcredito e i relativi obblighi di iscrizione nell'apposito elenco.
Il provvedimento entra in vigore a partire dal 16 dicembre 2014.

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