Agevolazioni

Assunzioni agevolate, i consulenti del lavoro lanciano l'allarme

di Luca Vichi

Con il parere n. 5 del 5 dicembre 2014 la Fondazione studi evidenzia come la legge di Stabilità 2015 preveda l'abrogazione degli sgravi previsti dalla Legge 407/90 e la loro sostituzione con quelli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato. Secondo la Fondazione ciò potrebbe comportare la perdita di circa 300mila posti di lavoro nei prossimi 3 anni in settori già in difficoltà occupazionale come l'artigianato e l'imprenditoria del Sud Italia.


L'agevolazione della Legge 407/90
L’articolo 8, comma 9, della Legge 407/90 prevede, in favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, una riduzione contributiva previdenziale ed assistenziale pari al 50%, per un periodo di 36 mesi, a condizione che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.
Nel caso di assunzioni eseguite da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno o da imprese artigiane i contributi e i premi assicurativi non sono dovuti in alcuna misura, sempre per un periodo di 36 mesi.


La valutazione della Fondazione Studi
Le agevolazioni contributive previste per il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che entrerà probabilmente a regime il 1° gennaio 2015, risultano, secondo la Fondazione Studi, meno vantaggiose rispetto a quelle previste dalla Legge 407/90.
La Fondazione porta alcune cifre a supporto della propria critica:
- se a gennaio 2015 l'agevolazione di cui alla Legge 407/90 fosse ancora in vigore, un'azienda artigiana o del Sud Italia che assumesse un disoccupato con una retribuzione lorda annua di euro 19.600,00, risparmierebbe euro 6.052,48 di contributi Inps ed euro 2.548,00 di contributi Inail (nel triennio euro 25.801,44);
- con gli sgravi di cui alla Legge di Stabilità 2015, invece, la stessa impresa non pagherebbe esclusivamente euro 6.052,48 relativi all'Inps (nel triennio 18.157,44 euro), ma sarebbe invece tenuta al versamento dei premi Inail.
Per quanto attiene invece i datori di lavoro del Centro-Nord non artigiani il nuovo sgravio risulta più conveniente rispetto alla Legge 407/90: nel primo caso si ha l'azzeramento dei contributi Inps (sebbene entro un tetto massimo annuo), nel secondo caso soltanto una loro riduzione al 50 per cento.
Con riferimento allo sgravio ex Legge di Stabilità, la Fondazione evidenzia, infine, i seguenti aspetti :
- la previsione di un tetto massimo di fruibilità rende via via meno appetibile l'assunzione all'aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore;
- non essendo prevista l'estensione ai contributi assistenziali, la nuova agevolazione riduce il suo impatto all'aumentare del tasso Inail;
- viene concesso solo per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, mentre i benefici contributivi della Legge n. 407/1990 sono riconosciuti a regime.

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