Agevolazioni

Incentivi per gli investimenti in sicurezza: rriparte il bando Isi Inail 2014

di Mario Gallo

L'INAIL con il comunicato del 19 dicembre 2014 (in Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2014, n. 294) ha reso noto che nell'ambito delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione previste dall'art. 11, c.5, del D.Lgs. n. 81/2008, ha nuovamente riaperto i termini per la presentazione delle domande di finanziamento degli investimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Si tratta del ben noto bando ISI che quest'anno si presenta ancora molto appetibile in quanto i fondi a disposizione sono ben 267.427.404 euro e il contributo in conto capitale è stato nuovamente confermato nella misura del 65%, con un limite massimo di 130.000 euro, che viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.
Tale importo è ripartito in budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni e vede ai primi posti, come al solito, la Lombardia (41.788.975), seguita da Lazio (32.990.242), Campania (22.217.919), Emilia Romagna (20.693.883), Toscana (20.617.460), Veneto (20.430.195), Piemonte (18.899.384) e Sicilia (18.310.983).


Destinatari e progetti finanziabili.
I destinatari degli incentivi sono ancora una volta le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA, ad esclusione di quelle che si trovano in liquidazione volontaria o sono state assoggettate a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.).
Numerosi sono, tuttavia, i requisiti e le condizioni per l'accesso a questi fondi previsti negli avvisi regionali a cui occorre fare riferimento (sono disponibili sul sito dell'INAIL www.inail.it ) tra cui, ad esempio, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC.
Al tempo stesso non tutti gli investimenti in sicurezza del lavoro sono finanziabili in quanto deve trattarsi di azioni migliorative e, quindi, rigorosamente funzionali alla riduzione, eliminazione e/o prevenzione della medesima causa di infortunio o del fattore di rischio indicata dall'impresa nella domanda e riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28 D.Lgs. n.81/2008).
Sono, inoltre, finanziabili anche i progetti per l'adozione di modelli organizzativi (cfr. art. 30 D.Lgs. n.81/2008) e di responsabilità sociale; purtroppo, sono esclusi ancora una volta i progetti sulla formazione.
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate; per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.


Imprese ammesse al bando FIPIT 2014.
Al bando ISI non possono, tuttavia, partecipare le imprese destinatarie del provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014, salvo che presentino un'apposita rinuncia ai benefici concessi; l'esclusione in ogni caso opera nei confronti di quelle imprese che abbiano già ottenuto l'erogazione del finanziamento.


Caratteristiche del finanziamento e regola de minimis.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di invio e sono cumulabili con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle PMI e da ISMEA); agli stessi si applica anche la regola del c.d. “de minimis”.
Anche in questa occasione l'INAIL ha previsto lo “zoccolo duro” dell'importo minimo concedibile; infatti, il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 euro, mentre per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato, invece, alcun limite minimo.
Si osservi, inoltre, che negli avvisi regionali sono individuate le spese finanziabili e quelle escluse nonché gli obblighi gravanti sul soggetto richiedente.
Inoltre, il bando stabilisce ancora che l'impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a 30.000 euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda on line e rispettando una serie di condizioni.
Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola Regione o Provincia Autonoma.


Fasi procedurali e verifiche dell'INAIL.
Quest'anno il primo “click day” per iniziare a inserire i progetti sul sito dell'INAIL è fissato per il 3 marzo 2015 e la chiusura di questa prima fase è prevista per ore 18.00 del 7 maggio 2015; nella sezione “Servizi online”, le imprese registrate al sito INAIL avranno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di effettuare simulazioni relative al progetto da presentare – e, quindi, di verificare il raggiungimento del punteggio “soglia” di ammissibilità – e di salvare la domanda inserita.
Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando e viene raggiunta la predetta soglia minima di ammissibilità per la presentazione della domanda (120 punti), è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della stessa.
Dal 12 maggio 2015, infatti, le imprese che hanno raggiunto tale soglia minima e salvato la domanda potranno accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca; la terza fase, poi prevede l'invio della domanda allo sportello informatico secondo le date e gli orari di apertura e chiusura pubblicati sul sito INAIL a partire dal 3 giugno 2015.
Sarà poi l'INAIL ad effettuare entro il termine di 120 giorni (decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa) la verifica tecnica – amministrativa finalizzata all'accertamento dell'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.


Realizzazione e rendicontazione del progetto.
Infine, occorre osservare che in caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 17 del bando, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dall'8 maggio 2015; ai fini del riscontro del termine di 12 mesi fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL.
Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli allegati 1 e 2 del bando; occorre, poi, rilevare che il termine per la realizzazione del progetto e per la rendicontazione è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.
Nel caso di concessione della proroga, l'impresa che ha beneficiato della predetta anticipazione del contributo dovrà, poi, presentare a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del contributo stesso.
Infine, molto importante è sottolineare che l'inosservanza del predetto termine di 12 mesi, ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione dell'eventuale fideiussione.

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