Agevolazioni

Legge di Stabilità 2015, gli interventi di riduzione del cuneo fiscale

di Matteo Ferraris

La legge di Stabilità 2015 è stata pubblicata con la legge n. 190/2014 (S.O. n. 99 alla GU n. 300 del 29 dicembre 2014) e consta di un unico articolo composto di 735 commi. Tra questi, i commi da 20 a 25 recano importanti novità che si riflettono indirettamente sul costo del lavoro.
Viene, infatti, prevista l'integrale deducibilità dalla base imponibile Irap del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato; l'agevolazione è prevista per le imprese commerciali ed agricole e a favore degli esercenti arti e professioni: si tratta dei soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri previsti dall'articolo 5 a 9 del Dlgs 446/97.
L'intervento ha, dunque, agevolato i settori cosiddetti labour intensive senza, però, operare discriminazioni. Ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, infatti, viene attribuito un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda utilizzabile in compensazione nell'F24

Vediamo nel dettaglio le novità.


La nuova deduzione
La novità si radica sul testo dell'art. 11 del Dlgs 446/97; la norma introduce un nuovo comma (4-octies) che autorizza la deducibilità dalla base imponibile di un valore così determinato:
[costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato – deduzioni spettanti ai fini del cuneo fiscale per il costo del personale]


Sotto il profilo operativo:
- non muta la regola generale della base imponibile;
- sono confermate le ordinarie “variazioni in diminuzione” dalla base imponibile;
- si inserisce una nuova deduzione per il (residuo) costo del lavoro per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.


Tecnicamente, dunque, la novità si dovrebbe tradurre in un'ulteriore riga del prospetto “deduzioni” della dichiarazione Irap. Al riguardo si segnala che la sezione interessata della bozza di modello Irap 2015 non menziona ancora la nuova agevolazione in quanto la nuova disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.


Sotto il profilo soggettivo, l'agevolazione interessa i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, del Dlgs 446/97, vale a dire:
- società di capitali ed enti commerciali (art. 5);
- imprese individuali e società di persone (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- esercenti arti e professioni, anche in forma associata (art. 8);
- produttori agricoli titolari di reddito agrario ed assimilati (art. 9).


Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che determinano l'agevolazione secondo il cosiddetto sistema retributivo in relazione all'attività istituzionale svolta, vale a dire
- gli enti che svolgono esclusivamente attività non commerciali (art. 10);
- le Amministrazioni pubbliche e gli organi costituzionali.
Per i produttori agricoli soggetti all'Irap e per le società agricole si estende l'integrale deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato ad ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate il cui contratto abbia almeno una durata triennale. Come prescritto dal comma 25 l'efficacia di questa misura, tuttavia, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.


La rideterminazione della quota Irap deducibile
Il comma 25 prevede che la quota dell'Irap calcolata sul costo del lavoro, deducibile ai fini Ires, dovrà essere determinata dal 2015 al netto della nuova deduzione Irap introdotta dalla legge di Stabilità.


Il credito di imposta per i soggetti privi di personale dipendente
Come accennato sopra, l'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità prevede l'introduzione di un credito d'imposta nella misura del 10% a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del Dlgs 446/97 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/97, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione Irap.
La nuova agevolazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e la compensazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo per cui il credito di imposta compete.
Ciò significa che la prima agevolazione relativa all'anno 2015 genererà benefici dopo che sarà stata presentata la relativa dichiarazione, vale a dire nell'anno 2016.


L'intervento sulle aliquote
Da ultimo si rammenta che l'art 1, comma 22, della legge di Stabilità abroga i commi 1 e 4 dell'art. 2 del Dl 66/2014, che avevano ridotto le aliquote Irap vigenti. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dallo stesso periodo dal quale avrebbe dovuto avere effetto la riduzione delle aliquote.
Fatta salva la facoltà riservata alle Regioni di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo dell'1%, con modalità differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, la legge di stabilità ripristinerà le (vecchie) aliquote-base:
- dal 3,5% al 3,9% prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni soggetti all'Irap;
- dal 3,8% al 4,2% applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- dal 4,2% al 4,65% dovuta dalle banche e dagli altri soggetti finanziari;
- dal 5,3% al 5,9% per le imprese di assicurazione;
- dall'1,7% all'1,9% prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e delle cooperative di piccola pesca e loro consorzi.
Si evidenzia come nel comma 23 siano fatti salvi gli effetti delle disposizioni abrogate “ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale”.

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