Agevolazioni

Donne svantaggiate: settori e professioni dove l’assunzione porta in dote lo sconto

di Rossella Quintavalle

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale del 22/12/2014 ove sono individuati, anche per l'anno 2015 i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparita media uomo-donna in relazione alla media annua del 2013.
Tale nuova classificazione si è resa necessaria al fine dell'applicazione degli sgravi previsti all'articolo 4, comma 11 della legge n. 92/2012 in relazione all'assunzione di personale femminile di qualsiasi età, appartenente alle categorie di lavoratori svantaggiati, per quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 11 della legge n. 92/2012 in attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento UE n. 651/2014. Il diritto all'agevolazione scatta se le lavoratrici, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono inquadrate in una professione o in un settore economico (allegati A e B al decreto) caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al “genere” sottorappresentato, annualmente individuati dalla rilevanza continua sulle forze lavoro dell'ISTAT.
Per quanto riguarda i settori di attività individuati, rispetto agli anni 2013/2014 sparisce il settore delle organizzazioni ed organismi extraterritoriali, e per ciò che riguarda le professioni sono aggiunti nel 2015 anche gli specialisti in scienze umane, sociali artistiche e gestionali, mentre le professioni dei membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, interesse e ricerca nelle organizzazioni di interesse nazionale e sopranazionale, presenti nel 2013 ma non 2014, ritrovano spazio nell'anno corrente.


Consistenza e tempi di fruizione
L'agevolazione consiste in uno sconto del 50% sui contributi (Inps e Inail) ed è fruibile per un periodo pari a:
-diciotto mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
-dodici mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
-complessivi diciotto mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi, prolungando così l'agevolazione a 18 mesi);
-fino al limite complessivo di dodici mesi in caso di proroga di un contratto a termine.


Tipologia del contratto ammesso a beneficio
L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati in caso di:
-assunzione a tempo indeterminato sia full time che part-time;
-assunzione a tempo determinato;
-trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
-assunzione a scopo di somministrazione;
L'incentivo non spetta nei casi di rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.


I requisiti del lavoratore
La lavoratrice da assumere oltre ad appartenere a settori o professioni individuati dal decreto in esame, deve risultare priva di impiego da almeno sei mesi, e quindi non deve aver svolto, nel periodo antecedente l'assunzione, attività di lavoro subordinato per almeno sei mesi o attività di lavoro parasubordinato da cui sia derivato un reddito superiore a euro 8.000 o ancora un'attività di lavoro autonomo da cui sia derivato un reddito superiore a euro 4.800. L'assenza di impiego prescinde, in questo caso, dall'attestazione di disoccupazione al Centro per l'Impiego territorialmente competente. E' bene rammentare che il beneficio è concesso solo nel rispetto delle rigide condizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012. In attuazione di quanto richiesto dal Regolamento UE è essenziale al fine del diritto, verificare che l'assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, a meno che l'incremento non si sia potuto realizzare a seguito di dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

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