Agevolazioni

Bonus assunzioni a tempo indeterminato: i dubbi interpretativi

di Antonio Carlo Scacco

La legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha previsto un particolare esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 e riferite a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 (esclusi quelli di apprendistato e lavoro domestico), la cui applicazione, in attesa delle necessarie indicazioni amministrative, fin d'ora suscita qualche dubbio interpretativo. L'esonero non comprende i premi e i contributi dovuti all'INAIL, interessa i soli datori di lavoro privati ed è concesso, nel limite massimo di 8.060 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi. Il secondo periodo del comma 118 dell'art. 1 esclude dalla agevolazione i lavoratori:
a)che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
b)per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
c)in riferimento ai quali i datori di lavoro, incluse società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno posto in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015).
Circa la condizione sub a) è opportuno notare come la norma parli di occupazione “a tempo indeterminato”: pertanto l'esclusione non dovrebbe valere per rapporti di lavoro a termine, collaborazioni ecc., mentre interesserebbe i lavoratori occupati part-time a tempo indeterminato, gli apprendisti (art. 1 D.Lgs. 167/2011) e le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie di somministrazione per missioni a tempo determinato e/o indeterminato.
Più delicata la questione se l'esonero possa essere applicato ai nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati dalle agenzie di somministrazione per effettuare missioni a tempo determinato.
In tale ultimo caso la possibilità di un utilizzo improprio dell'istituto è palese dal momento che l'agenzia potrebbe godere del beneficio impiegando il lavoratore in poche missioni, limitandosi a corrispondere una esigua indennità di disponibilità. Tuttavia la norma non fa distinzioni sul punto e laddove ha inteso escludere dall'esonero peculiari rapporti di lavoro a tempo indeterminato lo ha fatto espressamente (ad es. apprendistato).
Qualche dubbio potrebbe sorgere circa la fruizione dell'incentivo nei periodi durante i quali il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore, considerato che il beneficio è finalizzato a creare forme di “occupazione stabile” (v. sul punto circ. Inps n. 131/2013 par.2).
Inoltre, dovrebbero essere beneficiabili anche assunzioni di lavoratori occupati con contratti differenti da quello a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro (ad es. a tempo determinato). Tuttavia, poiché la norma parla di “nuova” assunzione, per l'accesso al beneficio non sarebbe ammissibile una semplice trasformazione (ad es. da tempo determinato a tempo indeterminato), ma dovrebbe intervenire la cessazione del primo rapporto e l'instaurazione del nuovo a tempo indeterminato.
Si nota che la lettera della norma si riferisce a “nuove assunzioni … con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato”: quindi i 6 mesi precedenti fanno riferimento al momento dell'assunzione.
Si pensi al caso di un lavoratore occupato a tempo indeterminato dal datore X e cessato al 31 ottobre 2014. Il datore Y potrà assumerlo a tempo determinato il 1° novembre 2014, cessare il rapporto dopo sei mesi ed assumerlo successivamente a tempo indeterminato ( entro il 31 dicembre 2015).
Differente il caso contemplato sopra sub c), dove i tre mesi antecedenti fanno espresso richiamo alla data di entrata in vigore della norma.
La disposizione si interpreta nel senso che sarebbero in ogni caso escluse dall'esonero le assunzioni (fino a tutto il 31 dicembre 2015) di lavoratori che erano già in forza con contratto a tempo indeterminato, presso un datore facente comunque capo al datore che assume, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2014 (non è chiaro se per tutto il periodo o solo frazione di esso).
Infine la espressione “qualsiasi datore di lavoro” deve intendersi come comprensiva di tutti i datori di lavoro, privati e pubblici. Una questione di rilevo concerne la applicabilità, al beneficio in questione, dei principi generali che garantiscono un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione contenuti nell'art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge 92/2012.
Manca nella norma una espressa previsione (come, ad es., nel D.L. 76/2013) ma la sua natura di incentivo a (nuove) assunzioni non può essere revocata in dubbio: in tal senso propende la sistematica della normativa e la chiara lettera del primo periodo del comma 118 :” Al fine di promuovere forme di occupazione stabile ..”.
Del resto i principi contenuti nel citato art. 4 proprio in quanto tali sono da considerarsi di applicazione generale, senza necessità di un apposito richiamo, e l'esonero contributivo in commento non può essere considerato una riduzione “strutturale” del costo del lavoro, stante la temporaneità della sua applicazione.
Circa la condizione indicata sopra sub b), la norma parla di esclusione “con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.”.
Il riferimento “al beneficio di cui al presente comma” indurrebbe a ritenere che la fruizione si intenda riferita a tutto il beneficio teoricamente godibile nell'arco dei 36 mesi, ma tale interpretazione non avrebbe molto senso atteso che, ai sensi della attuale formulazione della norma (salvo future proroghe), i contratti agevolabili sono solo quelli stipulati entro il 31 dicembre 2015 ed in questo lasso di tempo nessun beneficio come sopra delineato potrà essere - ovviamente - interamente fruito (e il riutilizzo dell'esonero, pertanto, sempre possibile).
Quindi la norma ha un senso solo se intesa come riferita ad un godimento del beneficio relativo ad una precedente assunzione a tempo indeterminato anche per soli pochi giorni (ma è un'interpretazione non conforme a elementari criteri di equità e sul punto sarebbero opportune correzioni legislative e/o interpretazioni autentiche).

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