Agevolazioni

Bonus occupazionale, con il restyling cresce l'appeal

di Gianni Bocchieri


Le modifiche del Lavoro al “bonus occupazionale” e al “profiling” di Garanzia Giovani risolvono contestualmente i problemi principali emersi nell'esecuzione del programma.
Sono le modifiche richieste soprattutto da quelle Regioni che hanno già reso accessibili tutte le misure di Garanzia Giovani e che hanno già consentito la fruizione delle misure che agevolano la stipula dei contratti di lavoro incentivati. L'evidenza della necessità di queste modifiche è emersa soprattutto dai dati di Regione Lombardia, dove sono meno di 250 i contratti di lavoro che hanno fatto scattare i bonus occupazionali su più di 3.000 giovani assunti grazie a Garanzia Giovani.
Infatti, la duplice causa di un numero così esiguo di assunzioni incentivate rispetto al numero totale delle assunzioni realizzate grazie a Garanzia Giovani è rintracciabile nella formula con cui i giovani vengono classificati in fasce di bisogno di aiuto per essere inseriti nel mercato del lavoro e nel mancato computo delle proroghe del contratto a termine per il raggiungimento della durata dei sei mesi necessari per il riconoscimento del relativo bonus.
Con il nuovo decreto, il Ministero corregge la combinazione statistica dei valori che pesano diversamente le condizioni da cui scaturisce la diversa esigenza del bisogno di aiuto dei giovani per entrare nel mercato del lavoro (età, genere, titolo di studio, durata della disoccupazione, condizioni territoriale del mercato del lavoro e difficoltà linguistiche per i giovani stranieri), superando auspicabilmente la loro concentrazione sulle fasce più basse di aiuto. Infatti, secondo la precedente formula del profiling, quasi tutti i giovani risultavano facilmente collocabili del mercato del lavoro. Inoltre, con questo decreto, il Ministero rende finalmente nota la modalità di costruzione del profiling, illustrando i criteri di combinazione della pesature delle suddette condizioni individuali di ogni giovane che accede a Garanzia Giovani.
L'altra importante modifica al bonus occupazionale riguarda la possibilità di computare le proroghe dei contratti a termine, ai fini del raggiungimento (a posteriori) dei sei mesi utili al riconoscimento del relativo bonus. Soprattutto dopo che il Governo, con il decreto-legge 34 convertito con la legge 78 del 2014, aveva aumentato a cinque il numero delle proroghe possibili, risultava particolarmente rigida la previsione di riconoscere il bonus sui contratti a termine che avessero la durata di sei mesi già dal momento della loro stipula. Peraltro, tecnicamente la proroga del contratto a termine non dà luogo ad un nuovo contratto, ma solo all'estensione dell'unico contratto iniziale.
Infine, altrettanto positive sono l'estensione del bonus al contratto di apprendistato professionalizzante e la cumulabilità dell'incentivo di Garanzia Giovani con altri incentivi nazionali o regionali alle assunzioni di giovani, a partire dallo sgravio contributivo triennale previsto dall'ultima Legge di Stabilità per il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
È proprio questa incentivazione della Legge di Stabilità che consente di superare l'obiezione di coloro che erano contrari ad estendere Garanzia Giovani anche all'unica tipologia di contratto di apprendistato di fatto utilizzata dalle imprese, sulla base della motivazione che si sarebbero così finanziati contratti che sarebbero stati conclusi anche senza incentivazione. Infatti, con il nuovo contratto a tutele crescenti, fortemente incentivato per tre anni, il contratto di apprendistato ha bisogno di essere più attrattivo di quanto lo sia stato finora, perché può sempre rappresentare la migliore formula di integrazione di istruzione, formazione e lavoro per il primo ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Per tutte queste ragioni, le nuove regole del bonus occupazionale possono davvero costituire il momento di svolta del programma Garanzia Giovani.

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