Agevolazioni

Esonero cumulabile con gli incentivi della mobilità e della Garanzia giovani

di Temistocle Bussino

I datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2015, effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, possono contestualmente usufruire sia dell’esonero contributivo della legge di Stabilità 2015 sia dell’incentivo economico pari al 50% dell’indennità mensile che ancora sarebbe spettata al lavoratore in mobilità. Il cumulo è ammissibile anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con questi lavoratori. Non solo. Sul cumulo con il nuovo esonero contributivo, l’Inps spiega che è ammesso, ad esempio, per le assunzioni dei lavoratori diversamente abili, per l’assunzione di giovani operai agricoli, e con l’incentivo per assumere iscritti alla Garanzia giovani.

In Italia il piano della Garanzia giovani si rivolge a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni e il bonus spetta per le assunzioni del periodo 1° maggio 2014 - 30 giugno 2017 (Circolare Inps 118/14). Più il giovane ha difficoltà a essere inserito nel mondo del lavoro, maggiore è l’importo dell’incentivo. Ad esempio, in caso di difficoltà elevate di reinserimento (classe di profilazione molto alta) per una assunzione a tempo indeterminato spettano 6.000 euro di bonus. La novità sta nel fatto che, rispetto al passato, si prevedono modifiche normative che consentiranno di cumulare tale bonus con le agevolazioni legate all’ apprendistato professionalizzante. In aggiunta, il Ministero del Lavoro prepara ulteriori proposte all’insegna di maggiore flessibilità e taglio della contribuzione, e che, se confermate, renderebbero conveniente, alla stregua delle assunzioni della legge di Stabilità, l’uso dell’apprendistato in genere.

Tra le novità attese, si prevedono l’abolizione delle quote obbligatorie di stabilizzazione degli apprendisti (20%), le “tutele crescenti” per consentire il licenziamento con un indennizzo durante il periodo della formazione e l’ampliamento dell’azzeramento dei contributi per i primi tre anni anche per le imprese con oltre 9 addetti. Le assunzioni in regime di apprendistato prevedono la possibilità di erogare una retribuzione più bassa rispetto agli altri soggetti che svolgono le stesse attività. Gli assunti non rientrano,per tutta la durata del contratto stesso, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva come, ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili.

Inoltre, la contribuzione Inps dovuta dai datori di lavoro, per la durata del contratto , è pari al 10% della retribuzione previdenziale, beneficio che viene mantenuto, al termine del periodo di formazione, ancora per un anno. Per i contratti, stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, scatta uno sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Infine, va ricordato che le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’Irap.

Nella circolare 17/2015 legata all’esonero contributivo della legge di Stabilità 2015 l’Inps sottolinea che l’ aiuto non è, invece, cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree svantaggiate.

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