Agevolazioni

Il diritto di precedenza va rispettato

di Temistocle Bussino

In linea generale non è possibile applicare gli incentivi all’occupazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere quali lavoratori assumere. Quindi, gli incentivi non spettano se:

• è assunto un lavoratore nei confronti del quale c’era un obbligo di assunzione (sia di natura normativa sia si natura contrattuale collettiva, come previsto dalla legge 92/2012, articolo 4, comma 12, lettera a);

• è assunto un lavoratore diverso da quello nei confronti del quale c’era un obbligo di assunzione (legge 92/2012, articolo 4, comma 12, lettera b).

Il nuovo esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità va, tuttavia, ugualmente riconosciuto al datore di lavoro anche quando l’assunzione con diritto di precedenza dello stesso lavoratore non avrebbe dovuto comportare il beneficio.

Questa conclusione è messa in luce nella circolare Inps 17/2015 che esamina le due disposizioni della legge 92/2012, relative ai vincoli per fruire degli incentivi.

Obbligo di assunzione

L’Inps fa notare che «l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo». Questo caso è relativo all’assunzione dello stesso lavoratore che già in precedenza era occupato presso il datore di lavoro e che successivamente è oggetto di una nuova assunzione. L’Istituto spiega che il nuovo esonero nasce per promuovere forme di occupazione stabile attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Proprio basandosi sul principio della stabilizzazione di rapporti già intercorsi tra azienda e lavoratori l’Inps reinterpreta quanto espresso nella circolare 137/2012.

Di conseguenza, l’azienda ha diritto al beneficio anche se l’assunzione scaturisce da un obbligo legale o contrattuale e ciò comporta che è possibile assumere lo stesso lavoratore - già occupato presso la stessa azienda - a tempo indeterminato e in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato (non si applica, cioè il vincolo previsto dall’articolo 4, comma 12, lettera a) della legge 92/2012).

Precedenza a un altro addetto

Restano, invece , in vigore i limiti stabiliti dall’articolo 4, comma 12, lettera b) della legge 92/2012 : «gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine» (la regola vale anche quando l’assunzione avviene tramite una agenzia di somministrazione). Nel presupposto che il datore di lavoro decida di operare una nuova assunzione, le norme vincolano lo stesso datore ad assumere il lavoratore che, per particolari condizioni di “svantaggio”, risulta meritevole di una tutela rafforzata. Se, quindi, il diritto di precedenza non è stato salvaguardato, il beneficio derivante da una nuova assunzione non può essere concesso.

Ma come bisogna comportarsi nel caso in cui a fronte di più rapporti a termine cessati il datore di lavoro debba assumere soltanto un dipendente a tempo indeterminato? In questo caso, bisogna procedere in base ai criteri di correttezza e buona fede, in base agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile. Un parametro potrebbe essere costituito dalle condizioni sociali e familiari dei “pretendenti” oppure dall’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda mediante precedenti rapporti a termine oppure dall’età anagrafica più avanzata.

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