Agevolazioni

Codice di autorizzazione 6Y per l’esonero contributivo

di Rossella Quintavalle


L'Inps con messaggio 13 febbraio 2015, n. 1144, completa le istruzioni impartite dalla circolare 29 gennaio 2015, n. 17 fornendo le modalità tecniche utili per l'attribuzione del codice di autorizzazione al fine di fruire dell'esonero contributivo triennale istituito dal comma 118 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

I datori di lavoro privati, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aventi titolo all'esonero, effettuate nell'arco temporale 1 gennaio 2015-31 dicembre 2015, devono inviare apposita domanda per richiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione "6Y", prima della trasmissione della denuncia contributiva (flusso Uniemens) del primo mese in cui si intende esporre l'agevolazione. Per gli assunti nel mese di gennaio 2015, la domanda deve essere inviata entro il 28 febbraio 2015. La sede competente attribuirà il codice con validità triennale.

Il nuovo codice "6Y" ha il significato di "esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 190/2014", e permette al datore di lavoro di beneficiare di uno sconto massimo sui contributi dovuti di 8.060 euro su base annua (671,66 su base mensile), a seguito dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori che nei sei mesi precedenti l'assunzione non hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. L'importo massimo stabilito in euro 8.060 deve essere riproporzionato in caso di lavoro part time e in caso di lavoro ripartito sulla base rispettivamente dell'effettivo orario ridotto e della durata di lavoro effettiva dei due soggetti coobbligati.

L'esonero, dal quale sono esclusi apprendisti e lavoratori domestici, non spetta per le assunzioni di lavoratori che hanno già intrattenuto con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità, ovvero abbiano avuto nello stesso periodo un rapporto di lavoro subordinato indeterminato con società controllate o collegate al soggetto che assume.

La richiesta deve essere effettuata attraverso il cassetto previdenziale aziende, nella funzionalità "contatti" segnalando nel campo oggetto: "esonero contributivo triennale legge n. 190/2014", con la seguente indicazione "richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1 commi 118 e seguenti come da circolare n. 17/2015".

Nel messaggio sono inoltre riportate le indicazioni per l'esposizione in Uniemens dei dati relativi ai lavoratori con esonero e per i quali nell'elemento <TipoIncentivo> deve essere indicato il valore "Trie". In considerazione del ritardo delle istruzioni utili per il godimento del beneficio, non è stato possibile, per gli assunti di gennaio 2015, applicare l'esonero sui contributi dovuti il cui pagamento è scaduto il 16 di questo mese, ed infatti specifiche istruzioni sono fornite per il recupero degli arretrati di gennaio 2015 da esporre nell'Uniemens di febbraio 2015 o di gennaio/febbraio 2015 da esporre in uniemens di marzo 2015. In considerazione del tetto massimo mensile, sono indicate le modalità per l'esposizione dell'eccedenza oltre a numerosi esempi di calcolo, resi complessi dal sistema che l'Inps stesso ha ritenuto di adottare in luogo di un più semplice contatore progressivo.

Anche i datori di lavoro agricoli devono inviare domanda telematica per l'accesso al beneficio di cui al comma 119 dell'articolo 1 della legge 190/2014, accedendo al modello di comunicazione "Assunzione OTI 2015", all'interno del cassetto previdenziale aziende agricole, sezione "Comunicazioni bidirezionale – invio Comunicazione", operazione possibile dal momento in cui l'Istituto darà comunicazione del rilascio dell'apposito modulo. L'istituto informa inoltre che per la verifica della legittimità della fruizione verrà istituita un'apposita banca dati dei lavoratori agevolati.

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