Agevolazioni

Il personale altamente qualificato trova il bonus: definite regole e codice per la fruizione

di Matteo Ferraris

Con un provvedimento dell'agenzia delle Entrate sono state definite le modalità di compensazione del credito d'imposta relativo al personale altamente qualificato, mentre con una risoluzione l'Agenzia ha istituito il codice tributo da esporre in F24.
Via libera, dunque, al recupero delle bonus relativo agli investimenti effettuati dalle imprese nel lontano 2012.

L'articolo 24 del Dl n. 83/2012 aveva, infatti, istituito un credito d'imposta a vantaggio delle imprese per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario, ovvero di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo: il “personale altamente qualificato”.

La norma è stata attuata con decreto interministeriale 23 ottobre 2013 giunto, però, alla pubblicazione solo con la Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014: tempi lunghi, dunque, per l'attuazione completata da ulteriori due decreti del 28 luglio 2014 e del 10 ottobre 2014 che sancivano la decorrenza dei termini per la presentazione della domanda e la relativa procedura informatica (accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it).

Tutti i provvedimenti confermavano l'efficacia del provvedimento per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014, ma mancavano le disposizioni attuative per la compensazione e, soprattutto, il codice tributo come implicitamente confermato dalle istruzioni a Unico 2015 SC. Queste, a pagina 115 delle istruzioni, commentano il quadro RU, codice 86 (Nuove assunzioni personale altamente qualificato), ribadendo che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/97, non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito codice tributo sino ad oggi mancante.

Con il provvedimento n. 2015/21900 e la risoluzione n. 18/E/2015 le carenze sono colmate.
Il provvedimento ribadisce quanto già previsto dalla norma istitutiva e dai decreti attuativi vale a dire che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24, per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

A fini di controllo il ministero dello Sviluppo economico trasmetterà telematicamente all'Agenzia i dati identificativi di ciascun beneficiario e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell'importo dell'agevolazione concessa il modello F24 è presentato telematicamente all'agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal ministero dello Sviluppo economico all'Agenzia .

La riconciliazione delle anagrafiche si rende necessaria in quanto l'agenzia delle Entrate opera una verifica preventiva, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo dell'agevolazione utilizzato non risulti superiore all'ammontare del beneficio complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.

La risoluzione n. 18/E/2015 precisa che il credito può essere compensato con il codice tributo: “6847” denominato “Credito d'imposta a favore delle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato – art. 24, del Dl n. 83/2012”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di assunzione del personale altamente qualificato, nel formato “AAAA”.

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