Agevolazioni

Bonus 80 euro, per il calcolo valgono Naspi e Dis-Coll

di Massimo Braghin

L'Inps, con il messaggio 29 aprile 2015, n. 2946, ritorna sulla stabilizzazione del credito di imposta, meglio conosciuto come bonus di 80 euro, per l'anno 2015 così come previsto dall'articolo 1, commi da 12 a 15, della legge 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015).

Il credito, pari a 960 euro e rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ricordiamo che non concorre alla formazione del reddito complessivo), spetta a tutti i beneficiari ricompresi nella circolare 67/2014 che siano titolari di:
• reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir, comma 1 e comma 2, lett. b);
• redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 50 Tuir.

Tali soggetti dovranno inoltre avere un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Se invece il reddito complessivo oscilla tra i 24.000 ed i 26.000 euro il credito spetta in misura ridotta e riproporzionato dal rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 2.000 euro.

Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a ) Tuir ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al paragrafo 2 della circolare 67/2014 oltre che i titolari di redditi professionali ed in ogni caso i redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa.
Altra forma di esclusione vale per i contribuenti "incapienti", ossia coloro che hanno un'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.

Altro requisito fondamentale per la concessione del credito è il possesso di una imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1-bis dell'art. 13 Tuir al netto di tutte le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (es. detrazioni per carichi di famiglia).

E' bene ricordare che vige il principio dell'automaticità della prestazione così come previsto dal comma 15 dell'articolo 1 della legge di stabilità, in base al quale il credito di imposta spettante è riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari. In caso contrario, cioè quando ci si trovi di fronte a situazioni per cui i contribuenti ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio, dovranno essi stessi darne comunicazione al sostituto d'imposta (naturalmente tale comunicazione è valida per il solo anno fiscale in cui si richiede).

Rientrano nella normativa del bonus anche i percettori di prestazioni a sostegno del reddito in quanto considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 Tuir, (vedi Agenzia delle Entrate, circ. n.326/1997). Per tali categorie, tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e modalità di calcolo del credito ci si deve riferire alla circolare n. 67/2014. Va pertanto precisato in questo caso che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all'assicurato non oltre il 31 dicembre 2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.

Naturalmente ai fini del calcolo del bonus rileveranno anche le nuove prestazioni Naspi (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati) previste dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015.

L'Inps ricorda che le rate bonus 80 euro del 2015 erogate tramite la procedura accentrata dei pagamenti e riaccreditate sulla base del flusso telematico di rendicontazione, fornito da Banca d'Italia, possono essere rimesse in pagamento, dopo le opportune verifiche, tramite la funzione "Gestione dei Riaccrediti" rilasciata con il messaggio n. 6089 del 17 luglio 2014, mentre non è possibile rimettere in pagamento le rate del bonus relative all'anno 2014, riaccreditate nel 2015.

Solamente tramite la dichiarazione fiscale relativa all'anno 2014 sarà possibile per i contribuenti recuperare le somme spettanti e non percepite, come previsto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 28 aprile 2014, par. 5.

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